RSU

Rappresenta i lavoratori nel luogo di lavoro

Cosa fa

Sono trascorsi alcuni anni da quando ha preso l’avvio l’esperienza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel pubblico impiego, talvolta tra lo scetticismo e la diffidenza di tanti.

Nel pubblico impiego le prime elezioni RSU si sono svolte il 22, 23 e 24 novembre 1998. Nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2000. Un diritto conquistato grazie alla nostra tenacia e determinazione nel dare piena rappresentanza al personale precario.

Sostenere la dignità del lavoro non solo nelle regole del contratto nazionale ma anche nelle decisioni che si prendono in ogni luogo di lavoro è stato un continuo impegno. Tanto maggiore quanto più “pesanti” sono stati in questi anni gli interventi a cui il mondo della conoscenza è stato sottoposto, con il suo continuo ed implacabile impoverimento.

Generoso è stato l’impegno di tanti uomini e tante donne, che ad una progressiva esperienza contrattuale che sono andati maturando hanno affiancato la non facile “arte” del sapersi rapportare con gli altri lavoratori. Questo nella convinzione che la contrattazione sul posto di lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i diritti fondamentali ed imprescindibili di lavoratrici e lavoratori, per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell’assegnazione delle risorse.

Questa esperienza prosegue, trovando accoglienza in questo spazio del nostro sito, e ad essa vogliamo continuare a contribuire.

RSU in pillole

Che cosa è la RSU

RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. È un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.

La normativa fondamentale di riferimento è l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale” del 7 agosto 1998.

Come si forma

La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall’Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione.

I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.

Quale ruolo svolge

I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto.

Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali.

Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.

Quanto dura in carica

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, articolo 7 dell’Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l’eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l’esercizio dei diritti sindacali

Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.

Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all’interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal DLgs 626/94, successivamente trasfuso nel cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il DLgs 81/08 (versione aggiornata).
La legge e i Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) attribuiscono al RLS una serie articolata di compiti e funzioni. Egli gode delle stesse e identiche tutele previste per il delegato sindacale.

Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

  • diritto all’informazione;
  • diritto alla formazione;
  • diritto alla consultazione e alla partecipazione;
  • diritto al controllo e alla verifica.

Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono:

  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo;
  • mantenere il segreto d’ufficio.

È evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.

Organizzazione e contatti

Dipende da

Contatti

Sede

  • indirizzo

    Via Luigi Settembrini, 40 - 81030 – Cancello ed Arnone

  • CAP

    81030

  • Orari

    ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA:

    MARTEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 11.00
    MERCOLEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00
    GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni rivolgersi alle segreteria della propria istituzione scolastica.